Esenzioni dalla reperibilità per la visita fiscale

Alcune condizioni, documentate nel certificato, esonerano dall’obbligo di restare a casa nelle fasce. Ecco quali sono e cosa non cambia.

Reperibilit\u00e0 adesso
Le fasce sono 10:00 - 12:00 e 17:00 - 19:00

Le fasce di reperibilit\u00e0 sono 10:00 - 12:00 e 17:00 - 19:00, tutti i giorni della settimana, festivi compresi, per dipendenti pubblici e privati.

Il controllo vale dal primo giorno di malattia e per tutta la prognosi. Fuori fascia puoi uscire, ma il certificato deve indicare il domicilio dove sei reperibile nelle ore di fascia.

Le condizioni che esonerano

L'esonero dalle fasce di reperibilità riguarda i lavoratori la cui assenza è legata a: patologie gravi che richiedono terapie salvavita; stati patologici connessi a una situazione di invalidità riconosciuta (per i dipendenti privati in misura pari o superiore al 67%); per i dipendenti pubblici anche le assenze per causa di servizio riconosciuta nelle ipotesi più gravi. La condizione deve risultare dalla certificazione: è il medico che la indica, non basta dichiararla.

Cosa l’esonero non copre

Essere esonerati dalle fasce non significa essere esonerati dal controllo: l'INPS conserva il potere di verificare la correttezza della certificazione e la prognosi. E la gravidanza a rischio non rientra qui: la maternità anticipata segue le tutele del D.Lgs 151/2001, non le regole della malattia.

Uscire di casa fuori fascia

Chi non è esonerato resta libero fuori dalle fasce, e anche durante le fasce può assentarsi per visite mediche, prestazioni e accertamenti specialistici o altri giustificati motivi da documentare: in quel caso conviene avvisare prima il datore e conservare l'attestazione della struttura.

Domande frequenti

Con la legge 104 sono esonerato dalla visita fiscale?

Non automaticamente: l’esonero dipende dalla condizione clinica indicata nel certificato (terapie salvavita, invalidità riconosciuta), non dal possesso in sé dei benefici della 104.

Se ero dal medico durante la fascia, rischio qualcosa?

L’assenza per visita o accertamento documentato è un giustificato motivo: conserva l’attestazione con orario. Senza giustificazione, l’assenza alla visita comporta la perdita parziale dell’indennità e possibili conseguenze disciplinari.

Fonti normative

Valori normativi verificati fino all'anno fiscale 2026.