Le dimissioni si danno solo online
Dal 12 marzo 2016 le dimissioni volontarie (e la risoluzione consensuale) dei lavoratori subordinati privati si presentano esclusivamente in via telematica (art. 26 del D.Lgs 151/2015). Niente lettera, niente stretta di mano: senza il modulo telematico le dimissioni sono inefficaci. La regola nasce per impedire le "dimissioni in bianco" fatte firmare all'assunzione, e come effetto collaterale dà a ogni dimissione una data certa, che è quella da cui partono i conti del preavviso e dei 7 giorni di ripensamento.
Le due strade per farle
Da solo: accedi a servizi.lavoro.gov.it con SPID o CIE e compili il modulo. Per i rapporti iniziati dal 2008 in poi il sistema recupera da sé i dati del rapporto dalle comunicazioni obbligatorie; per quelli precedenti dovrai inserire codice fiscale del datore, comune della sede e la sua e-mail o PEC. Il modulo trasmesso arriva al datore e all'Ispettorato del lavoro.
Tramite un soggetto abilitato: patronato, sindacato, ente bilaterale, commissione di certificazione, consulente del lavoro o sede dell'Ispettorato. In questo caso non serve nemmeno lo SPID: ti identificano loro e firmi una delega prodotta dal sistema. È la strada giusta se con l'identità digitale non hai confidenza, e il patronato è gratuito.
Chi NON passa dal portale
Lavoro domestico (basta la forma scritta semplice), dipendenti pubblici (procedure interne, esclusi dal D.Lgs 185/2016), recesso durante il periodo di prova, dimissioni rese nelle sedi protette di conciliazione. Caso a parte i genitori: dalla gravidanza ai 3 anni del bambino le dimissioni sono efficaci solo con la convalida presso l'Ispettorato del lavoro (art. 55 D.Lgs 151/2001), una tutela contro le dimissioni estorte, che tra l'altro conserva il diritto alla NASpI.
I 7 giorni per cambiare idea
Entro 7 giorni dalla trasmissione puoi revocare le dimissioni con la stessa procedura telematica (art. 26, c. 2): la revoca le cancella come se non fossero mai esistite e il rapporto prosegue. Il calcolatore qui sopra ti mostra anche questa scadenza.
Il preavviso: quanto e da quando
La durata non la fissa la legge ma il tuo CCNL, di solito crescente con anzianità e livello; il codice civile (art. 2118) si limita a imporlo e a dargli un prezzo, l'indennità di mancato preavviso per chi non lo rispetta. Leggi la durata sul contratto, inseriscila qui sopra insieme al regime di conteggio (calendario o lavorativi) e ottieni l'ultimo giorno di lavoro e il primo giorno libero. Per giusta causa il preavviso non è dovuto.
Dimissioni e NASpI: la regola e le eccezioni
Chi si dimette volontariamente non ha diritto alla NASpI: la disoccupazione deve essere involontaria. Le eccezioni sono due: le dimissioni per giusta causa e le dimissioni dei genitori nel periodo tutelato, convalidate all'Ispettorato. E dal 2025 c'è anche il rovescio della medaglia: chi sparisce dal lavoro con un'assenza ingiustificata oltre il termine del CCNL o comunque oltre 15 giorni può vedersi risolvere il rapporto per dimissioni di fatto (c. 7-bis dell'art. 26, introdotto dalla L. 203/2024), senza NASpI: l'assenza prolungata non è più una scorciatoia verso il licenziamento.
Domande frequenti
Posso dare le dimissioni senza SPID?
Sì, tramite un soggetto abilitato: patronato, sindacato, ente bilaterale, commissione di certificazione, consulente del lavoro o sede dell’Ispettorato. Ti identificano loro e firmi una delega prodotta dal sistema del Ministero.
Da quando decorre il preavviso?
Secondo le regole del tuo CCNL: nella maggior parte dei casi dal giorno successivo alla comunicazione, ma alcuni contratti lo fanno decorrere da giorni fissi del mese (per esempio il 1° o il 16). Il calcolatore ti lascia impostare la decorrenza esatta.
Posso revocare le dimissioni?
Sì, entro 7 giorni dalla trasmissione del modulo, con la stessa procedura telematica: le dimissioni si considerano mai avvenute e il rapporto prosegue normalmente.
Se mi dimetto prendo la disoccupazione?
Di regola no: la NASpI spetta solo se la disoccupazione è involontaria. Fanno eccezione le dimissioni per giusta causa e quelle dei genitori nel periodo tutelato convalidate all’Ispettorato.
Il datore può rifiutare le dimissioni?
No: le dimissioni sono un atto unilaterale e non richiedono accettazione. Il datore può al massimo esonerarti dal preavviso o concordarne uno diverso.
Cosa succede se smetto di presentarmi al lavoro?
Dal 2025 l’assenza ingiustificata oltre il termine del CCNL, o comunque oltre 15 giorni, permette al datore di considerare il rapporto risolto per dimissioni di fatto, con comunicazione all’Ispettorato: perdi la NASpI e resti debitore dell’indennità di mancato preavviso.
Fonti normative
Valori normativi verificati fino all'anno fiscale 2026.
- D.Lgs 151/2015, art. 26 - dimissioni telematiche, revoca entro 7 giorni e dimissioni di fatto (c. 7-bis) (verificata il 2026-08-11)
- Ministero del Lavoro - Dimissioni volontarie: la procedura su servizi.lavoro.gov.it (verificata il 2026-08-11)
- D.Lgs 151/2001, art. 55 - convalida delle dimissioni dei genitori presso l’Ispettorato (verificata il 2026-08-11)
- L. 203/2024, art. 19 - dimissioni per fatti concludenti dopo assenza ingiustificata (verificata il 2026-08-11)