Dimissioni volontarie online

La procedura telematica passo per passo e il calcolatore che ti dice l’ultimo giorno di lavoro, da quando sei libero e fino a quando puoi cambiare idea.

Il tuo preavviso

Il giorno in cui trasmetti (o hai trasmesso) il modulo su servizi.lavoro.gov.it
Di regola il giorno successivo alla comunicazione. Alcuni CCNL lo fanno partire da giorni fissi del mese (per esempio il 1\u00b0 o il 16): in quel caso correggi la data
La trovi nel tuo CCNL, di solito cresce con l\u2019anzianit\u00e0 e il livello
Anche questo lo dice il CCNL: "giorni di calendario" \u00e8 il caso pi\u00f9 comune
Le tue date
ultimo giorno di lavoro

Il conteggio nel dettaglio
VoceData
Libero dal
Durata effettiva in calendario
Revoca possibile fino al

I giorni lavorativi escludono le festivit\u00e0 nazionali italiane, Pasquetta compresa. La revoca delle dimissioni \u00e8 possibile entro 7 giorni dalla trasmissione, con la stessa procedura telematica (art. 26, c. 2, D.Lgs 151/2015). In caso di giusta causa il preavviso non \u00e8 dovuto.

Le dimissioni si danno solo online

Dal 12 marzo 2016 le dimissioni volontarie (e la risoluzione consensuale) dei lavoratori subordinati privati si presentano esclusivamente in via telematica (art. 26 del D.Lgs 151/2015). Niente lettera, niente stretta di mano: senza il modulo telematico le dimissioni sono inefficaci. La regola nasce per impedire le "dimissioni in bianco" fatte firmare all'assunzione, e come effetto collaterale dà a ogni dimissione una data certa, che è quella da cui partono i conti del preavviso e dei 7 giorni di ripensamento.

Le due strade per farle

Da solo: accedi a servizi.lavoro.gov.it con SPID o CIE e compili il modulo. Per i rapporti iniziati dal 2008 in poi il sistema recupera da sé i dati del rapporto dalle comunicazioni obbligatorie; per quelli precedenti dovrai inserire codice fiscale del datore, comune della sede e la sua e-mail o PEC. Il modulo trasmesso arriva al datore e all'Ispettorato del lavoro.

Tramite un soggetto abilitato: patronato, sindacato, ente bilaterale, commissione di certificazione, consulente del lavoro o sede dell'Ispettorato. In questo caso non serve nemmeno lo SPID: ti identificano loro e firmi una delega prodotta dal sistema. È la strada giusta se con l'identità digitale non hai confidenza, e il patronato è gratuito.

Chi NON passa dal portale

Lavoro domestico (basta la forma scritta semplice), dipendenti pubblici (procedure interne, esclusi dal D.Lgs 185/2016), recesso durante il periodo di prova, dimissioni rese nelle sedi protette di conciliazione. Caso a parte i genitori: dalla gravidanza ai 3 anni del bambino le dimissioni sono efficaci solo con la convalida presso l'Ispettorato del lavoro (art. 55 D.Lgs 151/2001), una tutela contro le dimissioni estorte, che tra l'altro conserva il diritto alla NASpI.

I 7 giorni per cambiare idea

Entro 7 giorni dalla trasmissione puoi revocare le dimissioni con la stessa procedura telematica (art. 26, c. 2): la revoca le cancella come se non fossero mai esistite e il rapporto prosegue. Il calcolatore qui sopra ti mostra anche questa scadenza.

Il preavviso: quanto e da quando

La durata non la fissa la legge ma il tuo CCNL, di solito crescente con anzianità e livello; il codice civile (art. 2118) si limita a imporlo e a dargli un prezzo, l'indennità di mancato preavviso per chi non lo rispetta. Leggi la durata sul contratto, inseriscila qui sopra insieme al regime di conteggio (calendario o lavorativi) e ottieni l'ultimo giorno di lavoro e il primo giorno libero. Per giusta causa il preavviso non è dovuto.

Dimissioni e NASpI: la regola e le eccezioni

Chi si dimette volontariamente non ha diritto alla NASpI: la disoccupazione deve essere involontaria. Le eccezioni sono due: le dimissioni per giusta causa e le dimissioni dei genitori nel periodo tutelato, convalidate all'Ispettorato. E dal 2025 c'è anche il rovescio della medaglia: chi sparisce dal lavoro con un'assenza ingiustificata oltre il termine del CCNL o comunque oltre 15 giorni può vedersi risolvere il rapporto per dimissioni di fatto (c. 7-bis dell'art. 26, introdotto dalla L. 203/2024), senza NASpI: l'assenza prolungata non è più una scorciatoia verso il licenziamento.

Domande frequenti

Posso dare le dimissioni senza SPID?

Sì, tramite un soggetto abilitato: patronato, sindacato, ente bilaterale, commissione di certificazione, consulente del lavoro o sede dell’Ispettorato. Ti identificano loro e firmi una delega prodotta dal sistema del Ministero.

Da quando decorre il preavviso?

Secondo le regole del tuo CCNL: nella maggior parte dei casi dal giorno successivo alla comunicazione, ma alcuni contratti lo fanno decorrere da giorni fissi del mese (per esempio il 1° o il 16). Il calcolatore ti lascia impostare la decorrenza esatta.

Posso revocare le dimissioni?

Sì, entro 7 giorni dalla trasmissione del modulo, con la stessa procedura telematica: le dimissioni si considerano mai avvenute e il rapporto prosegue normalmente.

Se mi dimetto prendo la disoccupazione?

Di regola no: la NASpI spetta solo se la disoccupazione è involontaria. Fanno eccezione le dimissioni per giusta causa e quelle dei genitori nel periodo tutelato convalidate all’Ispettorato.

Il datore può rifiutare le dimissioni?

No: le dimissioni sono un atto unilaterale e non richiedono accettazione. Il datore può al massimo esonerarti dal preavviso o concordarne uno diverso.

Cosa succede se smetto di presentarmi al lavoro?

Dal 2025 l’assenza ingiustificata oltre il termine del CCNL, o comunque oltre 15 giorni, permette al datore di considerare il rapporto risolto per dimissioni di fatto, con comunicazione all’Ispettorato: perdi la NASpI e resti debitore dell’indennità di mancato preavviso.

Fonti normative

Valori normativi verificati fino all'anno fiscale 2026.