La notizia che i fac simile non danno
Se sei un dipendente del settore privato, la lettera di dimissioni non è più il modo in cui ci si dimette. Dal 12 marzo 2016 le dimissioni si presentano esclusivamente in via telematica (art. 26 del D.Lgs 151/2015): modulo online su servizi.lavoro.gov.it con SPID o CIE, oppure tramite patronato, sindacato, ente bilaterale, commissione di certificazione o consulente del lavoro. Una lettera consegnata a mano o spedita per raccomandata, da sola, è inefficace: per la legge non ti sei dimesso, e il rapporto continua. La norma nasce contro le "dimissioni in bianco" fatte firmare all'assunzione, ed è il motivo per cui la volontà di dimettersi deve passare da un canale che dà data certa.
Quando la lettera serve ancora
Restano fuori dalla procedura telematica alcuni casi, ed è solo lì che una comunicazione scritta semplice ha senso:
- lavoro domestico (colf, badanti, baby sitter): le dimissioni si danno in forma libera, una comunicazione scritta con data e firma è la prassi;
- periodo di prova: il recesso è libero (art. 2096 c.c.) e non richiede la procedura telematica;
- pubbliche amministrazioni: seguono le proprie procedure interne (l’esclusione è del D.Lgs 185/2016);
- genitori nel periodo tutelato (dalla gravidanza ai 3 anni del bambino): la lettera non basta e non serve nemmeno il portale, perché l’efficacia dipende dalla convalida presso l’Ispettorato del lavoro (art. 55 D.Lgs 151/2001).
Un esempio di comunicazione per i casi in cui è valida
Per il lavoro domestico o il recesso in prova, una comunicazione essenziale è questa (con i tuoi dati al posto dei segnaposto):
Spett.le [datore di lavoro] La sottoscritta/Il sottoscritto [nome e cognome], assunta/o in data [data] con mansioni di [mansione], comunica le proprie dimissioni volontarie dal rapporto di lavoro, con effetto dal [data], nel rispetto del periodo di preavviso previsto. Distinti saluti [luogo e data] [firma]
Attenzione: se sei un dipendente privato ordinario questo testo non produce alcun effetto. Al massimo puoi usarlo come comunicazione di cortesia al datore, in aggiunta (mai in sostituzione) al modulo telematico.
Il preavviso si conta comunque
Qualunque sia la forma, il preavviso resta dovuto (art. 2118 c.c.) nella durata fissata dal tuo CCNL. Il calcolatore qui sopra ti dice l'ultimo giorno di lavoro e il primo giorno libero a partire dalla data di comunicazione, contando i giorni come li conta il tuo contratto.
Domande frequenti
Ho consegnato la lettera e il datore l’ha accettata: sono dimesso?
No, se sei un dipendente privato soggetto alla procedura telematica: senza il modulo online le dimissioni sono inefficaci anche se il datore è d’accordo. Va trasmesso il modulo su servizi.lavoro.gov.it, da solo o tramite un soggetto abilitato.
La lettera serve almeno per far partire il preavviso?
Il preavviso decorre secondo le regole del CCNL a partire dalle dimissioni valide, cioè da quelle telematiche. La lettera di cortesia può anticipare la notizia al datore, ma la data che conta è quella del modulo.
Sono una colf: come mi dimetto?
Il lavoro domestico è escluso dalla procedura telematica: basta una comunicazione scritta al datore, rispettando il preavviso del CCNL domestico. Conserva copia firmata o usa un mezzo con prova di consegna.
Fonti normative
Valori normativi verificati fino all'anno fiscale 2026.
- D.Lgs 151/2015, art. 26 - dimissioni telematiche, revoca entro 7 giorni e dimissioni di fatto (c. 7-bis) (verificata il 2026-08-11)
- Ministero del Lavoro - Dimissioni volontarie: la procedura su servizi.lavoro.gov.it (verificata il 2026-08-11)
- D.Lgs 151/2001, art. 55 - convalida delle dimissioni dei genitori presso l’Ispettorato (verificata il 2026-08-11)
- L. 203/2024, art. 19 - dimissioni per fatti concludenti dopo assenza ingiustificata (verificata il 2026-08-11)