Un modello per ogni dichiarazione
Non esiste un solo modello di autocertificazione: la struttura è sempre la stessa, cambia la parte centrale, cioè quello che si dichiara. Il generatore qui sopra costruisce il testo giusto per lo stato di famiglia, la residenza, la nascita, la cittadinanza, lo stato civile, il titolo di studio, il possesso del codice fiscale e l'assenza di condanne penali, oltre alla dichiarazione libera.
Le parti che non possono mancare
- L'intestazione con l'articolo di riferimento: art. 46 per le certificazioni, art. 47 per l'atto di notorietà.
- Le generalità complete di chi dichiara: nome, luogo e data di nascita, residenza.
- L'avvertenza sulle sanzioni penali dell'art. 76: non è una formalità, è ciò che rende il dichiarante consapevole. Un modulo che non la riporta è incompleto.
- La formula DICHIARA seguita dal contenuto.
- Luogo, data e firma autografa.
Che cosa si può autocertificare
L'elenco dell'art. 46 è tassativo e comprende una quarantina di voci: data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, stato civile, stato di famiglia, esistenza in vita, titolo di studio, qualifica professionale, situazione reddituale, possesso del codice fiscale, stato di disoccupazione, qualità di pensionato o di studente, assenza di condanne penali.
Fuori da quell'elenco si usa la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47), che copre stati, qualità personali e fatti a diretta conoscenza di chi dichiara, anche riferiti ad altre persone.
Domande frequenti
Che differenza c’è fra art. 46 e art. 47?
L’art. 46 sostituisce un certificato e vale solo per gli stati elencati dalla norma. L’art. 47 riguarda fatti di cui si ha diretta conoscenza, anche relativi ad altri, ed è a contenuto libero.
L’autocertificazione va autenticata?
No. Va firmata e, se non si firma davanti al dipendente, accompagnata dalla copia di un documento di identità. L’autentica di firma resta necessaria solo in casi particolari previsti dalla legge.
Cosa rischio se dichiaro il falso?
Le sanzioni penali dell’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici ottenuti (art. 75). Non è una formula di rito: la dichiarazione mendace è un reato.
Fonti normative
Valori normativi verificati fino all'anno fiscale 2026.
- DPR 445/2000, artt. 38, 46, 47, 75 e 76 - dichiarazioni sostitutive (verificata il 2026-08-05)
- L. 183/2011, art. 15 - le PA non possono piu’ chiedere certificati ai cittadini (verificata il 2026-08-05)