Cosa deve contenere
Perché la ricevuta dell'affitto serva davvero (al conduttore per provare il pagamento, e a entrambi in caso di contestazioni) deve indicare: le due parti, l'immobile con l'indirizzo completo, il periodo a cui il canone si riferisce, l'importo in cifre e in lettere e la data. È il periodo l'elemento che più spesso manca: "ricevo 600 € per affitto" non dice quale mese è stato pagato, e dopo un anno nessuno lo ricostruisce più.
Il bollo sulle ricevute d’affitto
Le locazioni abitative fra privati non scontano IVA, quindi la ricevuta segue la regola generale del bollo: 2,00 € oltre i 77,47 € (art. 13 Tariffa DPR 642/1972), cioè in pratica quasi sempre, visto l'importo dei canoni. La marca va applicata sull'originale che il locatore consegna all'inquilino.
Contanti e tracciabilità
Il canone si può pagare anche in contanti entro i limiti di legge sull'uso del contante, ma è proprio nel pagamento in contanti che la ricevuta diventa indispensabile: è l'unica prova del pagamento. Con il bonifico la causale ben scritta ("canone settembre 2026, via Roma 1") svolge metà del lavoro, e la ricevuta resta utile come conferma del locatore.
Affitto con cedolare o tassazione ordinaria: cambia qualcosa?
Per la ricevuta no: il regime fiscale del locatore (cedolare secca o IRPEF) riguarda la sua dichiarazione dei redditi, non il documento che attesta il pagamento. Il bollo resta dovuto secondo la regola generale in entrambi i casi.
Domande frequenti
Il proprietario è obbligato a rilasciare la ricevuta?
Sì, se l’inquilino la richiede: vale l’art. 1199 del codice civile come per ogni pagamento. Per i canoni pagati in contanti è anche l’unico modo per l’inquilino di provare il pagamento.
Serve una ricevuta per ogni mensilità?
Sì, una per ciascun pagamento, ciascuna con il proprio periodo di riferimento. Un’unica ricevuta cumulativa è possibile ma deve elencare con precisione le mensilità coperte.
La marca da bollo serve anche se pago con bonifico?
Sì: il bollo dipende dal documento rilasciato, non dal mezzo di pagamento. Se il locatore rilascia una ricevuta sopra i 77,47 €, la marca da 2 € va applicata.
Fonti normative
Valori normativi verificati fino all'anno fiscale 2026.
- Codice civile, art. 1199 - diritto del debitore alla quietanza (verificata il 2026-08-10)
- DPR 642/1972, Tariffa parte I, art. 13 - imposta di bollo su ricevute e quietanze (verificata il 2026-08-10)
- DPR 600/1973, art. 25 - ritenuta d’acconto sui compensi di lavoro autonomo (verificata il 2026-08-10)